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Ordinanza — n. 3119/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific argumentation against the lower court's decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3119/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Luigi Capozzoli's criminal appeal inadmissible because it failed to specifically refute the arguments used by the Court of Appeal of Naples. The defense's generic complaint regarding the lower court's judgment did not address the specific reasoning found on pages 2-3 of the appealed decision. Consequently, the appeal was rejected, and Capozzoli was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity by failing to specifically refute the arguments and reasoning contained in the lower court's decision.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific argumentation generic complaint rejection Court of Cassazione procedural costs fine difetto di motivazione motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPOZZOLI LUIGI nato a NAPOLI il 03/05/1973 avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Luigi Capozzoli; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa si duole del giudizio di penale responsabilità dell'odierno ricorrente, non supera la soglia di ammissibilità in quanto aspecifico; che, invero, è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che cotesti genericamente la decisione impugnata senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti (si vedano, a tal proposito, le persuasive valutazioni contenute alle pagg. 2-3 della sentenza impugnata, che non risultano oggetto di specifica critica e confutazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 dicembre 2025.