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Ordinanza — n. 3118/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for inadmissibility regarding discretionary sentencing and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3118/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeals filed by D'Ercole and Saraco inadmissible. The court ruled that challenges to the judge's discretion in weighing general mitigating circumstances and sentencing equivalence fall within the merits judgment and are barred from cassation review. Additionally, the appeal was rejected because the claim regarding the continuation penalty was not properly raised in the second instance, and the complaint about the substitute penalty was procedurally defective.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 581 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when it challenges the discretionary assessment of sentencing congruity or fails to specify the grounds for the complaint as required by law.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentencing discretion continuation penalty substitute penalty procedural defect aggravamento della pena attenuazione libera della pena riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Art. 581 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 114 cod. pen.
245931); considerato che il terzo motivo del ricorso del Saraco, con cui si deduce vizio di motivazione in riferimento al diniego dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., dell'attenuante della lieve entità introdotta dalla Corte.
Art. 20-bis cod. pen.
86 del 2024 ed il mancato riconoscimento di una pena sostitutiva ex art. 20-bis cod. pen., è manifestamente infondato perché le questioni sollevate attengono a valutazioni di merito che sfuggono al sindacato di legittimità; che, quanto all'attenuante di cui all'art.
Art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
pen., affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
art. 114 cod. pen
245931); considerato che il terzo motivo del ricorso del Saraco, con cui si deduce vizio di motivazione in riferimento al diniego dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., dell'attenuante della lieve entità introdotta dalla Corte.
art. 20-bis cod. pen
86 del 2024 ed il mancato riconoscimento di una pena sostitutiva ex art. 20-bis cod. pen., è manifestamente infondato perché le questioni sollevate attengono a valutazioni di merito che sfuggono al sindacato di legittimità; che, quanto all'attenuante di cui all'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali
Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'ERCOLE EMMANUELE nato a NAPOLI il 22/08/1994 SARACO PIETRO nato a NAPOLI il 01/05/1995 avverso la sentenza del 30/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati nell'interesse di Emmanuele D'Ercole e Pietro Saraco, con due distinti atti; ritenuto che l'unico motivo del ricorso presentato nell'interesse di Emmanuele D'Ercole, con cui si lamenta l'omessa rideterminazione della pena base previo giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche anche con riferimento all'aumento per la continuazione, non è consentito ed è, altresì, manifestamente infondato; che, invero, in ordine al giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, detto motivo implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità, qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che, con motivazione esente da vizi logici, la Corte territoriale ha sottolineato come, nel caso di specie, la richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche non potesse considerarsi ricevibile dato che, diversamente, si sarebbe determinato un ridimensionamento del trattamento sanzionatorio, inadeguato rispetto alla significativa offensività delle condotte poste in essere dall'imputato ed alla particolare inclinazione di quest'ultimo a delinquere, essendo lo stesso, infatti, gravato da significativi precedenti penali anche specifici, sintomo di totale assenza di pentimento; che, quanto alla censura relativa all'aumento a titolo di continuazione, questa non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 5), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; ritenuto che il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di Pietro Saraco, con cui si contesta la correttezza della motivazione della sentenza di appello per avere il giudice di secondo grado operato un generico rinvio per re/ationem alla sentenza di primo grado, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato che il secondo motivo del ricorso del Saraco, con cui la sproporzionalità della pena e l'omessa concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; che, con precipuo riferimento al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche, detto motivo implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità, qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); considerato che il terzo motivo del ricorso del Saraco, con cui si deduce vizio di motivazione in riferimento al diniego dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., dell'attenuante della lieve entità introdotta dalla Corte. Cost. con sentenza n. 86 del 2024 ed il mancato riconoscimento di una pena sostitutiva ex art. 20-bis cod. pen., è manifestamente infondato perché le questioni sollevate attengono a valutazioni di merito che sfuggono al sindacato di legittimità; che, quanto all'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag.

7) in ordine al diniego di detta circostanza, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici; che, quanto all'attenuante della lieve entità, la doglianza si profila del tutto generica, sicché non supera la soglia di ammissibilità; ; che, infine, bisogna osservare come in tema dì sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che non dev'essere formulata necessariamente con l'atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame (tra le altre:

Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017); nel caso in esame non risulta essere stata effettuata alcuna richiesta in tale senso né con motivi nuovi né nel corso della celebrazione del giudizio di appello; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila lascimo, in