Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3115/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new factual evaluation and mere repetition of lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3115/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it failed to introduce new factual evaluations or legal arguments distinct from those already rejected in the appellate court. The appellant argued that the lower court erred in its assessment of the evidence regarding the robbery conspiracy, but the court found these claims to be a mere repetition of previously dismissed points. Consequently, the court ruled that the appellate judgment correctly established the appellant's liability based on the existing procedural record without requiring a re-evaluation of facts.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 363, n. 5 c.p.p.; Art. 364, n. 1 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the facts or evidence presented by the lower court; appeals must contain new arguments or evidence, not merely a repetition of rejected claims.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal repetition of arguments no new evidence factual re-evaluation criminal liability violazione delle norme edilizie norme edilizie comunali conformità alla licenza edilizia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363, n. 5 c.p.p.
Art. 364, n. 1 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
280747; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GREGORIO MICHELE ARCANGELO nato a NAPOLI il 05/03/1976 avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Michele Arcangelo Di Gregorio; considerato che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il delitto di rapina commessa in concorso, non è consentita e in quanto, in primis, si fonda su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, in secundis, risulta teso a contestare la decisione dei giudici di merito, ritenendola errata perché basata su una valutazione asseritamente sbagliata delle risultanze processuali prefigurandone così un diverso apprezzamento e dunque prospettando doglianze avulse dal sindacato dinanzi a questa Corte; che, invero, deve sottolinearsi come sia preclusa al giudice di legittimità la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370;

Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702); che, nel caso di specie, la Corte territoriale ha puntualmente indicato i plurimi elementi di fatto sulla base dei quali può senza dubbio affermarsi il la responsabilità del Di Gregorio per il reato ascrittogli (si vedano, in particolare, le pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata, ove la Corte in maniera logica ed incensurabile dà atto del certo coinvolgimento del ricorrente nella vicenda criminosa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il