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Ordinanza — n. 3114/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to missing domicile declaration, citing Supreme Court precedent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3114/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Sergio Perozziello inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued a violation of Article 581, paragraph 1-ter of the Code of Criminal Procedure regarding the lack of a domicile declaration in the appeal. The court rejected this claim, noting that the lower court correctly found the appeal insufficient because it lacked an explicit reference to a prior domicile declaration within the case file, a requirement confirmed by Supreme Court precedent.

Regesto Legislator

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Art. 581 comma 1-ter c.p.p.; The burden of depositing a domicile declaration or election can be fulfilled by an explicit and specific reference within the appeal to a prior declaration and its location in the case file, provided it allows immediate and unambiguous identification of the notification address.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility domicile declaration requirement case file location reference inadmissible appeal court costs and fine procedura penale procedimento in corso permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 comma 1-ter c.p.p.
Letto il ricorso di Sergio Perozziello e letta la memoria con la quale si instava per l'ammissibilità del ricorso e la sua trattazione in Seconda sezione penale; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce la violazione dell'art. 581 comma 1-ter, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEROZZIELLO SERGIO nato il 04/07/1991 avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Sergio Perozziello e letta la memoria con la quale si instava per l'ammissibilità del ricorso e la sua trattazione in Seconda sezione penale; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce la violazione dell'art. 581 comma 1-ter, cod. proc. pen., risulta manifestamente infondato, poiché denunzia una violazione normativa smentita dagli atti processuali. Alle pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata la Corte di merito ha rilevato che l'appello non conteneva né la dichiarazione o elezione di domicilio né riferimento espresso specifico ad una precedente dichiarazione o elezione dalla sua collocazione nel fascicolo processuale; si tratta di una valutazione coerente con l'autorevole interpretazione offerta dalle Sezioni Unite secondo cui, l'onere del deposito dell'elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto, a pena di inammissibilità dell'atto d'impugnazione, dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., può essere assolto anche con il richiamo espresso e specifico, in esso contenuto, a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca indicazione del luogo in cui eseguire la notificazione (Sez.

U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, De, Rv. 287855 - 02), rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 dicemb