Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3111/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise leniency claim at second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3111/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Bilel Barhoumi inadmissible and ordered him to pay court costs. The sole ground of appeal contested the failure to recognize a milder sanction, but the court found this issue was not previously raised as an appeal reason. Consequently, the court ruled the appeal inadmissible under Article 606, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the contested ground was not previously deduced as an appeal reason, requiring specific objection at the second instance level.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal procedural defect leniency treatment second instance Code of Criminal Procedure failure to object court costs motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARHOUMI BILEL nato il 22/09/1985 avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Bilel Barhoumi; osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'omesso riconoscimento di un più mite trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art.606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 2), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 dicembre 2025.