Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to late submission of new grounds and factual re-evaluation attempts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Salvatore Forte inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Forte challenged the lower court's finding of criminal liability for fraud and the lack of the 'particular triviality' exemption, but the Court rejected these arguments. The Court ruled that re-evaluating factual evidence and credibility belongs exclusively to the trial judge, and that the exemption was not properly raised as a specific ground in the appellate proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 113 cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they seek a re-evaluation of factual findings or introduce new grounds of complaint not previously raised in the appellate judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORTE SALVATORE nato a NAPOLI il 26/06/1975 avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Salvatore Forte; considerato che il primo motivo di ricorso, volto a contestare la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine al delitto di truffa cui è pervenuto il giudice di merito risulta finalizzato ad ottenere, mediante doglianze in punto di fatto già motivatamente respinte in appello, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità; che, in particolare, sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento.
«Tutto ciò è "fatto", riservato al giudice del merito» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965; in senso esattamente conforme, da ultimo, v. Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747); osservato che il secondo motivo di doglianza, con cui si contesta il mancato riconoscimento dell'esimente della particolare tenuità del fatto, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 2), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5