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Ordinanza — n. 3108/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of logical argumentation flaws in lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3108/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Davide Amato inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Amato argued that the lower court's reasoning regarding his responsibility for fraud was illogical, but the Court found this complaint manifestly unfounded. The Court ruled that the appeal failed to demonstrate a logical flaw in the lower court's argumentation, which correctly applied legal principles to establish the crime.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; The Court of Cassation's review of a judgment's reasoning is limited to verifying the existence of a logical argumentative apparatus, without assessing the correspondence of the motivation to the procedural acquisitions.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility logical argumentation flaw Cassation review limits fraud liability procedural costs award delitto contro l'ambiente momento del reato responsabilità per i danni ambientali

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO DAVIDE nato a LOCRI il 30/09/1991 avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO /N DIRITTO Letto il ricorso di Davide Amato; osservato che l'unico motivo di doglianza, con cui si contesta la decisione della Corte territoriale che ha ritenuto l'odierno ricorrente responsabile per il delitto di truffa ascrittogli, denunciando l'illogicità della motivazione, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 2-3, ove la Corte spiega come sia da escludere che il conto corrente intestato all'Amato sia stato utilizzato da un soggetto diverso senza il consenso del prevenuto, posto che quest'ultimo non ha mai denunciato l'ipotetico abusivo utilizzo delle credenziali di accesso) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 di