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Ordinanza — n. 3107/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and failure to challenge motivation vices.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3107/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Romeo Maurizio inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's finding of subjective intent and the denial of mitigating circumstances, arguing for a re-evaluation of evidence. The court rejected these grounds as they were either repetitive from previous levels or lacked the specific formal defects required for admissibility under criminal procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 640 c.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if it fails to cite specific grounds regarding the lack of motivation or logical flaws, and if it merely requests a re-evaluation of evidence without alleging vices in the reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific grounds vices of motivation subjective intent criminal mitigating circumstances denial notificazione viziata inosservanza delle prescrizioni di controllo prova dell'avvenuta notifica

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nel!' art. 606, comma 1, lett.
Art. 640 c.p.
art. 640 cod. pen
art 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini
270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv.
Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S.
260610), potendosi valorizzare in tale direzione anche i soli precedenti penali a carico del prevenuto (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv.
Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo
280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMEO MAURIZIO nato a SIDERNO il 14/01/1971 avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

i. Letto il ricorso di Maurizio Romeo; considerato che il primo motivo di doglianza, con cui si contesta il decisum del giudice di merito laddove consideri sussistente l'elemento soggettivo del delitto di ,. cui all'art. 640 cod. pen., risulta formulato in termini non consentiti dalla legge in questa sede, poiché, reiterando profili di censura già dedotti in appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, esso risulta, invero, teso a censurare una decisione ritenuta errata in virtù del risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito, prospettando così una diversa lettura e una rivalutazione del materiale probatorio, estranea al sindacato di legittimità, essendo questo finalizzato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 5-6 della sentenza impugnata, ove la Corte dettagliatamente spiega le ragioni per cui l'intera dinamica fattuale, descritta dalla persona offesa e non smentita in fatto dall'imputato, debba considerarsi univocamente indicativa della mala fede con cui l'odierno ricorrente avrebbe agito sin dall'inizio delle trattative con la Zaino) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito ed è altresì manifestamente infondato in virtù del consolidato indirizzo di questa Corte, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato anche con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590;

Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610), potendosi valorizzare in tale direzione anche i soli precedenti penali a carico del prevenuto (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); reputato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'esclusione del beneficio ex art 131-bis cod. pen., non è consentito, perché non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo; h che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag.

6) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nel!' art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.