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Ordinanza — n. 3106/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity; defense rehashed appeal arguments without new facts or legal reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3106/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense failed to provide specific new arguments against the lower court's findings. The appellant merely repeated the grounds used in the appeal without addressing the appellate court's reasoning regarding the completed nature of the money laundering crime. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the required critical analysis mandated by criminal procedure law.

Regesto Legislator

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Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.; The appeal must contain specific arguments contrasting with the contested decision; generic repetition of appeal grounds without new facts or legal reasoning renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal lack of specificity money laundering procedural inadmissibility reiteration of arguments stato difettoso del veicolo inquinamento automobilistico guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA FERLA DOMENICO nato a AUGUSTA il 15/09/1995 avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Domenico La Ferla; osservato che l'unico motivo di doglianza, con cui la difesa contesta la mancata riqualificazione del reato di riciclaggio nella fattispecie tentata, è inammissibile per difetto di specificità poiché ripropone pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali gli stessi non siano stati accolti; che, in proposito va ricordato come «la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta» (così, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584).

Nel caso in esame la Corte d'appello pur ribadendo che in termini generali è configurabile l'ipotesi tentata del riciclaggio rilevava che, nel caso di specie, la condotta in contestazione abbia raggiunto la soglia del reato consumato dato che era stata accertata la ripunzonatura del vano motore dell'auto rubata, l'asportazione delle targhe e la predisposizione dei documenti di circolazione (pag 9 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 d