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Ordinanza — n. 3104/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding joint criminal responsibility and aggravated robbery charges against Nasto.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3104/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared Giuseppe Nasto's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Nasto challenged the lower court's finding of joint responsibility for an improper robbery and the aggravating circumstance of multiple people, arguing violations of law and reasoning flaws. The court rejected these claims, affirming that the evidence conclusively proved Nasto's joint conduct in maintaining possession of the stolen goods through violence.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the judgment of the court of first instance has persuasively confirmed the evaluation of the facts and applied correct legal arguments to establish the defendant's criminal responsibility.

Parole chiave

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joint criminal responsibility improper robbery aggravating circumstance multiple people inadmissible appeal violation of law defective reasoning contratti negoziati nei locali commerciali

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NASTO GIUSEPPE nato a NOCERA INFERIORE il 19/12/1990 avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giuseppe Nasto; considerato che i due motivi di cui si compone il ricorso, volti a contestare violazione di leggè e vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza della responsabilità concorsuale nella consumazione della rapina impropria, oltre che la sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite sono manifestamente infondati in quanto la sentenza impugnata ha persuasivamente confermato la valutazione del primo giudice rilevando che la condotta predatoria era avvenuta in concorso in quanto le prove raccolte avevano evidenziato la violenza esercitata dal Nasto nei confronti dell'offeso era stata esercitata in concorso con l'ignoto che aveva sottratto il bene per assicurarsene il possesso; non vi sono dunque dubbi né per ritenere provata la responsabilità contestuale concorsuale nella consumazione della rapina impropria né tantomeno per contestare riconoscimento dell'aggravante delle più persone riunite che, dunque, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento (si veda, in particolare, pag. 5, laddove la Corte territoriale evidenzia come la violenza esercitata dal Nasto non fosse in realtà fine a sé stessa, bensì tesa a mantenere il possesso dello scatolone di patatine) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'odierno ricorrente per il delitto ascrittogli; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 dice