Ordinanza — n. 3103/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TESORIERE AMEDEO nato a CROTONE il 25/07/1978 avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Letto il ricorso di Amedeo Tesoriere; osservato che tutti i motivi di cui si compone il ricorso, con i quali la difesa contesta: l'erronea applicazione della fattispecie di cui all'art. 636 cod. pen. per l'insussistenza dell'elemento soggettivo ed oggettivo di detto reato, il diniego del beneficio di cui all'art. 131-bis cod. pen., l'omessa riqualificazione del fatto in un reato più lieve ed il giudizio in ordine alla determinazione della pena, non sono consentiti, presentandosi come totalmente privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e puntualmente disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, con i quali la difesa omette di confrontarsi mediante una critica argomentata; che, altresì, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 1-2); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice .di merito (per tutte:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 636 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 3103/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 636 cod. pen. per l'insussistenza dell'elemento soggettivo ed oggettivo di detto reato, il diniego del beneficio di cui all'art. 131-bis cod. pen., l'omessa riqualificazione del fatto in un reato più lieve ed il giudizio in ordine alla determinazione della pena, non sono consentiti, presentandosi come totalmente privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e puntualmente disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, con i quali la difesa omette di confrontarsi mediante una critica argomentata; che, altresì, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 1-2); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice .di merito (per tutte:
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TESORIERE AMEDEO nato a CROTONE il 25/07/1978 avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Amedeo Tesoriere; osservato che tutti i motivi di cui si compone il ricorso, con i quali la difesa contesta: l'erronea applicazione della fattispecie di cui all'art. 636 cod. pen. per l'insussistenza dell'elemento soggettivo ed oggettivo di detto reato, il diniego del beneficio di cui all'art. 131-bis cod. pen., l'omessa riqualificazione del fatto in un reato più lieve ed il giudizio in ordine alla determinazione della pena, non sono consentiti, presentandosi come totalmente privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e puntualmente disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, con i quali la difesa omette di confrontarsi mediante una critica argomentata; che, altresì, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 1-2); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice .di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 dic