Italian Court dismisses appeals on attempted extortion and trespass, citing lack of specific argumentation and preclusive rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Rampazzo and Bugatti inadmissible, ordering them to pay fines. The court rejected arguments regarding the reclassification of attempted extortion and the denial of generic mitigating circumstances, ruling that these were mere repetitions of lower court findings. Furthermore, the appeals challenging the defendants' criminal liability were dismissed because the Court of Cassation cannot re-evaluate factual evidence or logical reasoning already established by the appellate court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 393 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: Appeals must offer specific, argumentative criticism of the lower court's reasoning; the Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings or substitute its own assessment of evidence and logical coherence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RAMPAZZO NICOLA nato a RIVA DEL GARDA il 12/06/1972 BUGATTI VITTORIO nato a BRESCIA il 24/09/1975 avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi proposti nell'interesse di Nicola Rampazzo e Vittorio Bugatti, con due distinti atti (la difesa del Bugatti insisteva nelle ragioni del ricorso depositando memoria); osservato che il primo motivo del ricorso del Rampazzo ed il terzo motivo del ricorso del Bugatti, con cui si lamenta l'omessa riqualificazione del delitto di tentata estorsione nel reato di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non possono dedursi poiché, si fondano su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si veda pag. 10 dell'impugnata sentenza, ove la Corte rileva come le pretese provenienti dagli imputati, per il loro contenuto, per la natura e per le modalità esplicative, non si potevano considerare correlate agli invocati rapporti contrattuali in quanto riferite ad una somma "più elevata" rispetto all'ipotetico credito, dunque non tutelabili in giudizio; e che ai fini della riconducibilità del fatto all'ipotesi di cui all'art. 393 cod. pen., la gravità della violenza e l'intensità della minaccia non devono trasmodare in manifestazioni sproporzionate e gratuite, che vadano oltre il ragionevole intento di esercitare un diritto), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il secondo motivo del ricorso del Rampazzi, con cui il ricorrente lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito ed è manifestamente infondato poiché, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); reputato che il primo ed il secondo motivo del ricorso del Bugatti, con cui si contesta la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente - data la sua assenza dal luogo del delitto - in ordine alle fattispecie di tentata estorsione e di violazione di domicilio, denunciando una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione e ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza delle fonti di prova, non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag.
10) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza dei contestati reati; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.