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Ordinanza — n. 3101/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper challenge of factual evaluation already reviewed in appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3101/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground of appeal improperly challenged the lower court's factual evaluation. The appellant argued that the appellate court erred in valuing evidence regarding money laundering, but the court noted these arguments were already fully examined and rejected in the appellate decision. Consequently, the appeal was dismissed as it constituted an impermissible attempt to re-litigate facts already decided.

Regesto Legislator

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Art. 363, c. 1, n. 5 c.p.p.; Art. 364, c. 1, n. 1 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the grounds merely restate arguments already fully examined and rejected by the appellate court without presenting new legal issues.

Parole chiave

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inadmissibility cassation appeal factual evaluation double jeopardy money laundering violazione delle distanze dai confini costruzioni non autorizzate norme edilizie comunali

Disposizioni normative citate

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Art. 363, c. 1, n. 5 c.p.p.
Art. 364, c. 1, n. 1 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRUSSO ALO' MARIELLA nato a PATTI il 07/01/1972 avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Mariella Trusso Alò; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di riciclaggio, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto le argomentazioni difensive, volte a contestare una errata valutazione del materiale probatorio valorizzato dai giudici di merito, prefigurando una diversa lettura del merito e un differente giudizio di rilevanza delle risultanze probatorie, sono riproduttive di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente vagliati e respinti dalla Corte territoriale, con congrua motivazione esente da vizi censurabili in questa sede (si Siedano le pagg. 4 e 5 della impugnata sentenza, ove disattendendo gli assunti difénsivi, si è correttamente confermata la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato ascritto all'odierna ricorrente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5 dicembre 2025.