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Ordinanza — n. 3100/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as sentencing discretion belongs to the trial judge under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3100/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Thiam Ousseynou inadmissible, rejecting his claim that the sentence was excessively high. The appellant argued the penalty violated the statutory minimum, but the court noted this issue had already been properly addressed by the lower court. Consequently, the ruling upheld the trial judge's discretion in sentencing, affirming that such gradation falls within the authority granted by the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 648, comma 4, cod. proc. pen.; Artt. 132 e 133 cod. pen.: The Court of Cassazione holds that the gradation of the penalty, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, remains within the discretionary power of the trial judge in accordance with the principles set forth in the Penal Code.

Parole chiave

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sentencing discretion criminal appeal inadmissibility statutory minimum penalty Italian Penal Code judicial autonomy notificazione postale irregolare notifica per raccomandata invio di una cosa non ordinata

Disposizioni normative citate

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Art. 648, comma 4, cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Ousseynou Thiam; considerato che l'unico motivo di doglianza, con il quale si contesta la decisione della Corte territoriale, per avere la stessa quantificato la pena applicata in virtù dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma 4, cod.
Artt. 132 e 133 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: THIAM OUSSEYNOU nato il 09/09/1975 avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ousseynou Thiam; considerato che l'unico motivo di doglianza, con il quale si contesta la decisione della Corte territoriale, per avere la stessa quantificato la pena applicata in virtù dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma 4, cod. proc. pen. in misura troppo elevata rispetto al minimo edittale, oltre a non essere consentito poiché, reitera profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 4 della sentenza impugnata), è altresì manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 dicembre 20