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Ordinanza — n. 3099/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as grounds are repetitive and fail to challenge the core factual findings of the lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3099/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Massimo Nanni inadmissible due to the lack of specific argumentation against the lower court's judgment. Nanni argued that the appellate court erred in assessing his criminal liability, but the court found these claims to be mere repetitions of points already rejected on appeal. Consequently, the appeal was dismissed, and Nanni was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are not specific, fail to provide a new argumentative critique, and merely repeat the reasons already rejected by the court of second instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds lack of specific argumentation criminal liability assessment Court of Cassation procedure violazione delle norme edilizie norme edilizie comunali modificazione architettonica

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NANNI MASSIMO nato a BERGAMO il 20/05/1968 avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Massimo Nanni; considerato che l'unico motivo di doglianza, con il quale il ricorrente contesta la violazione di legge e la correttezza della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il delitto ascrittogli, è indeducibile poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, altresì, manifestamente infondato, alla stregua della corretta e non illogica argomentazione di cui a pag. 4 della sentenza impugnata (in cui la Corte sottolinea come - contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa - il ricorrente fosse stato ritrovato in possesso di parte della refurtiva ed avesse piena consapevolezza della delittuosa provenienza della medesima), è il denunciato vizio di motivazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 dicembre