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Ordinanza — n. 3098/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because tacit remission of complaint not proven due to lack of actual notice of summons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3098/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Claudia Camponero inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The court found that the alleged tacit remission of the criminal complaint could not be established because the victim had not actually received notice of the court summons. Consequently, the procedural requirement for the victim's knowledge of the hearing was not met, leading to the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 154 cod. proc. pen.; Art. 320 c.p.: The tacit remission of a criminal complaint requires concrete knowledge of the summons by the offended party, which is not presumed merely by the formal deposit of the act in the court registry.

Parole chiave

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tacit remission of complaint criminal procedure summons actual knowledge requirement inadmissible appeal procedural costs and fine obbligo di comparizione all'udienza procedimento in contumacia diritto di essere sentito

Disposizioni normative citate

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Art. 154 cod. proc. pen.
Art. 320 c.p.
art. 154 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPONERO CLAUDIA nato a GENOVA il 30/09/1983 avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; t.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Claudia Camponero; ritenuto che, in relazione all'invocato riconoscimento della remissione tacita di querela la Corte spiega come non possa reputarsi accertata la volontà della persona offesa di rimettere la querela, atteso che la notificazione della citazione a giudizio - contenete l'avvertimento circa le conseguenze della mancata comparizione - si è perfezionata con il deposito dell'atto in cancelleria ai sensi dell'art. 154 cod. proc. pen., che non consente di ritenere che la persona offesa sia venuta a concreta conoscenza dell'avviso di fissazione dell'udienza (pag. 8 della sentenza impugnata), rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 dicembre 2025