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Ordinanza — n. 3097/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive arguments and lack of specific critique on appellate court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3097/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared Mario Gracco's appeal inadmissible, rejecting his complaints regarding criminal responsibility and the denial of generic mitigating circumstances. The defense argued for a re-evaluation of evidence and sentencing factors, but the Court found the arguments merely repetitive of those already dismissed at the appellate level without specific legal critique. Consequently, the appeal was rejected because it failed to provide a distinct analysis of the lower court's reasoning or address the established facts regarding the crime.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a reproduction of arguments already presented and rejected at the appellate level without offering a specific critique of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetitive arguments rejection generic mitigating circumstances specific critique requirement appellate review standards pubblicità ingannevole informazione erronea false indicazioni su attività commerciali

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRACCO MARIO nato a VILLARICCA il 20/03/1993 avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mario Gracco; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale la difesa si duole della dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in merito al delitto di rapina ascrittogli, non è consentito dal momento che sono inammissibili i motivi che si risolvono nella pedissequa riproduzione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si vedano, in merito, le pagg. 3-6 dell'impugnata sentenza ove la Corte spiega in modo chiaro e dettagliato come sia da considerarsi granitica la prova del diretto coinvolgimento del Gracco, detto "Paoluccio", nella programmazione e commissione della rapina, avendo preso costui parte, come anche risulta inequivocabilmente dalle conversazioni monitorate, ad ogni fase dell'attività criminosa, nonché alla suddivisione del profitto ricavato), laddove difettino di una critica specifica al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in ragione delle quali i motivi di appello non sono stati accolti; osservato che il secondo motivo di doglianza, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 7 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui è sufficiente che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che, inoltre, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il