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Ordinanza — n. 3095/2026 — snpen Generato dall'IA

Recourse dismissed for inadmissibility as recidivism issues were already fully addressed in the appealed judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3095/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Bruno Giuseppe Stefano inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The court determined that the defense's arguments regarding recidivism were already thoroughly examined and correctly applied in the first-instance judgment. Consequently, the issues raised were deemed non-riproponibile since they were not contested on appeal, rendering the new request legally inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: When a specific legal issue, such as recidivism, was already fully adjudicated in the appealed judgment without manifest illogicality, it cannot be re-raised in a subsequent appeal as it lacks novelty and riproponibilità.

Parole chiave

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recidivism appeal inadmissible recourse riproponibile issues Corte di Cassazione procedural costs recidiva nell'infrazione impugnabilità della decisione di rinvio riconsiderazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO GIUSEPPE STEFANO nato a FOGGIA il 23/10/1998 avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVAZIONE Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di Bruno reitera questioni in fatto e diritto già adeguatamente trattate nella sentenza impugnata con motivazione esente da manifeste illogicità e con corretta applicazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione; ritenuto, in particolare, che, come rilevato nella sentenza impugnata la applicazione della recidiva non è stata oggetto di motivi di appello, sicché neanche in questa sede risulta riproponibile; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2j 1/20