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Ordinanza — n. 3094/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as previously decided and barred by prescription time limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3094/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Lo Elhadi Mamadou inadmissible. The court found that the first two grounds were already adequately addressed in the lower court's judgment without logical flaws, while the third ground was time-barred due to the expiration of the prescription period. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 360, c. 1, n. 2 and 3 c.p.c.; Art. 157 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it reiterates issues already decided without manifest illogicality or if the judgment was rendered before the expiration of the statutory prescription period.

Parole chiave

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inadmissible appeal prescription period reiteration of issues Corte di Cassazione procedural costs Cassa delle ammende time-barred claim bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 360, c. 1, n. 2 and 3 c.p.c.
Art. 157 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO ELHADI MAMADOU nato il 10/06/1993 avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVAZIONE Ritenuto che i primi due motivi di ricorso presentati dal difensore di Lo Elhadi reiterano questioni in fatto e diritto già adeguatamente trattate nella sentenza impugnata con motivazione esente da manifeste illogicità e con corretta applicazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione; ritenuto, quanto al terzo motivo di ricorso, che la sentenza impugnata risulta pronunciata prima del decorso del termine della prescrizione; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/202