Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of new arguments and failure to address prior court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Argenti Gaetano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found that the defense's arguments merely reiterated issues already adequately addressed in the lower court's judgment without presenting new facts or legal reasoning. Consequently, the appeal was rejected because it failed to demonstrate manifest illogicality or correct application of principles regarding the statutory mitigation under Article 61 of the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 61, comma 1, n. 6 cod. pen.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already fully examined in the contested judgment without introducing new facts or legal grounds that could alter the outcome.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARGENTI GAETANO nato a CATANIA il 06/07/1972 avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVAZIONE Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di Argenti reitera questioni in fatto e diritto già adeguatamente trattate nella sentenza impugnata con motivazione esente da manifeste illogicità e con corretta applicazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione: valutato, in particolare, che il ricorso non si confronta compiutamente con la argomentazione adottata nella sentenza impugnata dove, in relazione al disconoscimento dell'attenuante ex art. 61, primo comma, n. 6, cod. pen. (oggetto del primo dei motivi di ricorso)1si evidenzia che l'imputato ha restituito all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli quanto dovuto ma senza integrare la somma con gli interessi nel frattempo maturati; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2