Cassation court dismisses appeal as lower court correctly applied principles regarding mental state and mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Carbonaro Miscel inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The lower court had already thoroughly addressed the defendant's claim regarding his mental state and the exclusion of mitigating circumstances based on his disrespectful attitude during home detention. The supreme court upheld this decision, finding no manifest illogical errors in the application of established jurisprudence concerning the defendant's mental condition.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the lower court's judgment correctly applies established case law regarding the mental state of the accused and the assessment of mitigating circumstances without manifest illogical errors.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONARO MISCEL nato a AUGUSTA il 30/10/1994 avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVAZIONE Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di Carbonaro reitera questioni in fatto e diritto già adeguatamente trattate nella sentenza impugnata con motivazione esente da manifeste illogicità e con corretta applicazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione relativamente all'addotto vizio di mente dell'imputato (oggetto del primo dei motivi di ricorso, p. 3); valutato, in particolare, che la Corte ha adeguatamente giustificato l'esclusione della particolare tenuità del fatto e delle circostanze attenuanti generiche (oggetto del secondo e del terzo dei motivi di ricorso) evidenziando la superficialità dell'atteggiamento del ricorrente in merito al rispetto del regime degli arresti domiciliari e l'assenza di elementi di valutazione favorevoli alla concessione delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/1