Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3090/2026 — snpen Generato dall'IA

Recourse dismissed for inadmissibility as prior appeal judgment correctly applied recidivism principles regarding drug trafficking.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3090/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Privitera Ivan inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found that the lower court's judgment adequately addressed the facts, specifically noting that the defendant's drug-related activities constituted recidivism despite his home detention. Consequently, the appeal was rejected because the original decision lacked any manifest logical errors and correctly applied established jurisprudence.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 646 c.p.p.: A recourse is inadmissible if the appealed judgment correctly applies legal principles and facts without manifest illogicality, particularly when recidivism is properly established based on specific criminal activities.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidivism in drug trafficking inadmissibility of appeal home detention conditions manifest illogicality standard procedural costs award recidiva nell'infrazione coazione penale traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 646 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRIVITERA IVAN (CUI 06IMW2E) nato a GIARRE il 25/02/2002 avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVAZIONE Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di Privitera reitera questioni in fatto e diritto già adeguatamente trattate nella sentenza impugnata con motivazione esente da manifeste illogicità e con corretta applicazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione; valutato, in particolare, che la Corte ha adeguatamente giustificato l'applicazione della recidiva (oggetto del secondo dei motivi di ricorso) evidenziando che i precedenti specifici mostrano che il ricorrente ha fatto delle attività illecite connesse agli stupefacenti la sua fonte di reddito grazie al legame con gli ambienti criminali che gli ha consentito, nella fattispecie in esame, di contare a spacciare dalla abitazione dove stava in regime di detenzione domiciliare; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis l 24/11/2025 Il Consig es