Italian Court dismisses appeal as generic mitigating circumstances lack concrete evidence and contradict prior case law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Jazxhi Sander inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the appellant's arguments regarding generic mitigating circumstances were repetitive and lacked concrete factual support, noting numerous analogous precedents where such claims failed. Consequently, the lower court's decision upholding the conviction was confirmed due to the absence of specific elements favorable to the defendant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it reiterates issues already adequately treated in the contested judgment with correct application of case law, particularly when mitigating circumstances are asserted in generic terms without concrete evidence or contrary to established precedents.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JAZXHI SANDER (CUI 043C7R8) nato il 28/05/1992 avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVAZIONE Ritenuto che il ricorso di JaAii reitera questioni in fatto e diritto già adeguatamente trattate nella sentenza impugnata con motivazione esente da manifeste illogicità e con corretta applicazione dei principi enucleati dalla giurisprduenza della Corte di cassazione; ritenuto, in particolare, che il motivo concernente le circostanze attenuanti generiche risulta prospettato, come già nell'atto di appello, in termini generici e che la sentenza impugnata ha confermato quella di primo grado nella quale sono evidenziati (p 5) i numerosi precedenti per fatti analoghi a quello per il quale si procede e valutata l'assenza di concreti elementi favorevoli; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende-
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2