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Ordinanza — n. 3085/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3085/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3085/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANEV DAVID nato a TRIESTE il 23/05/1972 avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVAZIONE Ritenuto che il ricorso e la memoria difensiva presentati dal difensore di Danev reiterano questioni in fatto e diritto già adeguatamente trattate nella sentenza impugnata con motivazione esente da manifeste illogicità e con corretta applicazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, anche relativamente all'asserito diritto dell'imputato di interloquire in lingua slovena; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 3085/2026 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANEV DAVID nato a TRIESTE il 23/05/1972 avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVAZIONE Ritenuto che il ricorso e la memoria difensiva presentati dal difensore di Danev reiterano questioni in fatto e diritto già adeguatamente trattate nella sentenza impugnata con motivazione esente da manifeste illogicità e con corretta applicazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, anche relativamente all'asserito diritto dell'imputato di interloquire in lingua slovena; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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difficoltà linguistiche utilizzazione delle lingue diritto di essere sentito discriminazione linguistica diritti della difesa competenze linguistiche
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANEV DAVID nato a TRIESTE il 23/05/1972 avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVAZIONE Ritenuto che il ricorso e la memoria difensiva presentati dal difensore di Danev reiterano questioni in fatto e diritto già adeguatamente trattate nella sentenza impugnata con motivazione esente da manifeste illogicità e con corretta applicazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, anche relativamente all'asserito diritto dell'imputato di interloquire in lingua slovena; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2025