Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3082/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3082/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3082/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENEZIANO SALVATORE nato a MILANO il 19/04/1994 avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVAZIONE Ritenuto che il ricorso di Veneziano contesta inammissibilmente la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro misura massima e l'eccessiva quantificazione della pena-base in relazione a una sentenza di appello emessa ex art. 599-bis cod. proc pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3082/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione adeguamento della pena sanzioni pecuniarie revisione della sentenza penale alleggerimento della pena riesame dell'entità pena
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENEZIANO SALVATORE nato a MILANO il 19/04/1994 avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVAZIONE Ritenuto che il ricorso di Veneziano contesta inammissibilmente la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro misura massima e l'eccessiva quantificazione della pena-base in relazione a una sentenza di appello emessa ex art. 599-bis cod. proc pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2025