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Ordinanza — n. 3080/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to failure to properly cite the relevant procedural code article.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3080/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Gaisir Monir inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to evaluate the applicability of Article 129 of the Criminal Procedure Code regarding a prior judgment under Article 444. The court rejected this claim, ruling that the specific legal basis for the appeal was not correctly deduced under Article 448-bis of the Criminal Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 129, 444, 448-bis c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised do not correspond to the statutory requirements for admissibility under Article 448-bis of the Criminal Procedure Code.

Parole chiave

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Criminal Procedure Code Inadmissible Appeal Procedural Costs Article 448-bis Judicial Review condono delle spese procedurali rimborso delle spese assenza di caso di rigore

Disposizioni normative citate

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Art. 129 c.p.p.
Art. 444 c.p.p.
in relazione a una sentenza emessa ex art. 444 cod.
Art. 448-bis c.p.p.
propone motivo non deducibile ex art. 448-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
art. 444 cod. proc. pen
in relazione a una sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 448-bis cod. proc. pen
propone motivo non deducibile ex art. 448-bis cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAISIR MONIR nato a PALESTRINA il 17/06/1991 avverso la sentenza del 03/06/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CIVITAVECCHIAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO; t • MOTIVAZIONE Ritenuto che il ricorso di Gaisir nell'addurre mancata valutazione delle condizioni di applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione a una sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. propone motivo non deducibile ex art. 448-bis cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaessa delle ammende. Così deciso il 24/11/2025