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Ordinanza — n. 3079/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of allegations regarding mental capacity at the time of the alleged offense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3079/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Lombardi against the Aosta Tribunal's judgment inadmissible. The appellant's defense failed to provide sufficient allegations or arguments concerning the appellant's capacity to understand and will at the time of the alleged facts. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the procedural requirements for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it raises a question regarding the capacity to understand and will without adequate allegations or arguments presented to the lower court.

Parole chiave

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capacity to understand capacity to will inadmissible appeal lack of allegations procedural requirements perizia psichiatrica insufficiente prova insufficiente dell'aggravamento clinico inesigibile malgrado lesioni salute

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDI SIMONE ( CUI 00HFEA7 ) nato a AOSTA il 27/06/1986 avverso la sentenza del 20/02/2025 del TRIBUNALE di AOSTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVAZIONE Ritenuto che il ricorso e le successive conclusioni scritte presentate dal difensore di Lombardi deducono questione, inerente alla capacità di intendere e di volere del ricorrente al momento del fatto, non corredata da adeguata allegazione, né prospettata al Tribunale di Aosta la sentenza del quale viene impugnata per cassazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2025