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Ordinanza — n. 3078/2026 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal as non-justified under procedural code for failure to cite specific article.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3078/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Renato Luongo's appeal inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. Luongo argued that the lower court failed to evaluate the applicability of Article 129 of the Code of Criminal Procedure regarding a prior judgment under Article 444. The court rejected this claim, ruling that the appeal lacked the required specific justification under Article 448-bis of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 129 c.p.p.; Art. 444 c.p.p.; Art. 448-bis c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised do not constitute a specific, justifiable objection to the lower court's decision under the procedural code.

Parole chiave

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procedural appeal inadmissible grounds Code of Criminal Procedure specific justification procedural costs Cassa delle ammende non-justified objection rinuncia a pretese di salario

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 444 cod. proc. pen.
in relazione a una sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. propone motivo non deducibile ex art.
Art. 448-bis cod. proc. pen.
propone motivo non deducibile ex art. 448-bis cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
art. 129 cod. proc. pen
art. 444 cod. proc. pen
in relazione a una sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 448-bis cod. proc. pen
propone motivo non deducibile ex art. 448-bis cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUONGO RENATO nato a NAPOLI il 21/04/1989 avverso la sentenza del 28/05/2025 del GIP TRIBUNALE di ISERNIAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVAZIONE Ritenuto che il ricorso di Luongo nell'addurre mancata valutazione delle condizioni di applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione a una sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. propone motivo non deducibile ex art. 448-bis cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2025