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Ordinanza — n. 3074/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal regarding plea bargain acquittal, ruling waived grounds inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3074/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Di Donato inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued for acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code, but the court noted that only specific grounds regarding the formation of will and prosecutor consent are admissible for cassation. Consequently, complaints about waived reasons, the lack of evaluation of acquittal conditions, and sentencing errors were rejected as they did not constitute legal flaws in the imposed sanction.

Regesto Legislator

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Art. 129 c.p.p.; Art. 599-bis c.p.p.: Appeals against plea bargain acquittals are limited to defects in the formation of will, prosecutor consent, or divergent content, rendering complaints on waived reasons, unassessed acquittal conditions, and sentencing determinations inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain acquittal Criminal Procedure Code inadmissible appeal waived grounds sentencing errors diritto di ottenere una decisione disdetta in tempo inopportuno ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 129 c.p.p.
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI DONATO DIEGO nato a ROMA il 23/03/1984 avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVAZIONE Ritenuto che il ricorso di Di Donato deduce il mancato proscioglimento dell'imputato ex art. 129 cod.
Art. 599-bis c.p.p.
in relazione a sentenza con la quale è stata applicata una pena concordata mentre è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI DONATO DIEGO nato a ROMA il 23/03/1984 avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVAZIONE Ritenuto che il ricorso di Di Donato deduce il mancato proscioglimento dell'imputato ex art. 129 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
in relazione a sentenza con la quale è stata applicata una pena concordata mentre è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge„ (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI DONATO DIEGO nato a ROMA il 23/03/1984 avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVAZIONE Ritenuto che il ricorso di Di Donato deduce il mancato proscioglimento dell'imputato ex art. 129 cod. proc. pen. in relazione a sentenza con la quale è stata applicata una pena concordata mentre è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, ma sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge„ (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170); ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna delRf ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellagàssa delle ammende. Così deciso il 24/11