Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3073/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal regarding denial of generic mitigating circumstances due to flagrant possession confession.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3073/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Lahrach Yasmine inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellate court justified denying generic mitigating circumstances because the defendant committed the offense while on non-custodial bail and confessed only after being caught in the act of illegal drug possession. The supreme court upheld this discretionary decision, finding the confession directly linked to the flagrant discovery of contraband.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 63 c.p.; Art. 100 c.p.: The court may deny generic mitigating circumstances when the defendant confesses only after being caught in the flagrant commission of the crime while under non-custodial bail measures.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic mitigating circumstances flagrant possession non-custodial bail confession admissibility discretionary denial Corte di Cassazione drug possession offense imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 63 c.p.
Art. 100 c.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAHRACH YASMINE nato a ROMA il 06/12/2003 avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVAZIONE Ritenuto che — a differenza di quel che si adduce nel ricorso di LahOrach — la Corte di appello ha adeguatamente giustificato l'esercizio del suo potere discrezionale nel diniego delle circostanze attenuanti generiche rimarcando che l'imputata ha commesso il fatto mentre era sottoposta a misura cautelare non detentiva per altra causa e che la sua confessione risulta strettamente connessa all'essere stata colta nella flagranza della detenzione illecita della sostanza stupefacente; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/202