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Ordinanza — n. 3068/2026 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed for inadmissibility as it failed to demonstrate manifest illogicality in the lower court's sentencing reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3068/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Almache Mayorga Jorge Eduardo inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant challenged the appellate court's decision without highlighting manifest illogicality in the reasoning or addressing the specific arguments regarding sentencing determination. The court rejected the appeal because the grounds did not meet the threshold for overturning the judgment based on the established facts and mitigating circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a judgment of conviction is inadmissible if the appellant fails to demonstrate manifest illogicality in the reasoning adopted by the court of appeal.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifest illogicality sentencing reasoning appeal against conviction procedural costs risarcimento per errore giudiziario alleggerimento della pena condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALMACHE MAYORGA JORGE EDUARDO (CUI 010ETHZ) nato il 26/09/1984 avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVAZIONE Ritenuto che i motivi del ricorso di Almache contestano la responsabilità dell'imputato senza evidenziare sussistenti manifeste illogicità nella motivazione adottata dalla Corte di appello, in termini convergenti con quelli del Tribunale, e non si confrontano con la argomentazione concernente la determinazione della pena, la cui base è stata fissata nel minimo edittale con la concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti a tutte le aggravanti, nonostante i gravi precedenti penali e la violazione delle prescrizioni cautelari da parte dell'imputato; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/202