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Ordinanza — n. 3067/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as it fails to demonstrate manifest illogicality in lower court's sentencing reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3067/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant contested the defendant's liability but failed to demonstrate that the appellate court's reasoning was manifestly illogical or inconsistent with the trial court's arguments. The court noted that the sentence was set at the statutory minimum due to mitigating circumstances outweighing aggravating factors, despite the defendant's prior record and breach of bail conditions.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the appellant fails to demonstrate that the lower court's reasoning is manifestly illogical or inconsistent with the facts and law.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility manifest illogicality standard sentencing reasoning review Cassation procedural rules mitigating circumstances application adeguamento della pena motivi di cassazione pene condizionali

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAHBI MOURAD nato il 15/03/1996 avverso la sentenza del 21/05/2025 del GIP TRIBUNALE di LODIudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO; 2208‘ MOTIVAZIONE Ritenuto che i motivi del ricorso di QthObi contestano la responsabilità dell'imputato senza evidenziare sussistenti manifeste illogicità nella motivazione adottata dalla Corte di appello, in termini convergenti con quelli del Tribunale, e non si confrontano con la argomentazione concernente la determinazione della pena, la cui base è stata fissata nel minimo edittale con la concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti a tutte le aggravanti, nonostante i gravi precedenti penali e la violazione delle prescrizioni cautelari da parte dell'imputato; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della tassa delle ammende. Così deciso il