Criminal appeal dismissed for generic fact reconstruction and lack of manifest illogicality in lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Ventura inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the appellant's arguments were merely a generic alternative reconstruction of facts without demonstrating manifest illogicality in the lower court's reasoning regarding the defendant's responsibility. Furthermore, the appellate court adequately justified the application of recidivism by highlighting the appellant's obstinacy in attributing irregular conduct to public officials while denying general mitigating circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates issues already addressed by the appellate court without demonstrating manifest illogicality in the reasoning concerning the accused's responsibility or the application of recidivism.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENTURA IVAN nato a FOGGIA il 31/12/1981 avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVAZIONE Ritenuto che il ricorso di Ventura, reiterativo di questioni già affrontate dalla Corte d'appello, si risolve nella generica prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti senza evidenziare sussistenti manifeste illogicità nella parte della motivazione della sentenza concernente la responsabilità dell'imputato (secondo motivo); ritenuto, quanto al primo e al terzo motivo, che la Corte d'appello ha adeguatamente motivato l'applicazione della recidiva, rimarcando la protervia esibita dall'imputato nel tentativo di addebitare ai pubblici ufficiali, verso i quali ha attuato la condotta delittuosa ex art. 337 cod. pen., comportamenti irregolari, e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando la gravità della condotta e dei precedenti penali; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/