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Ordinanza — n. 3064/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3064/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3064/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORELLI LORENZO nato a BARI il 07/09/1976 avverso la sentenza del 21/05/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVAZIONE Ritenuto che il ricorso di Morelli, reiterativo di questioni già affrontate dalla Corte d'appello, si risolve nella prospettazione in una ricostruzione alternativa dei fatti senza evidenziare sussistenti manifeste illogicità nella motivazione della sentenza; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delladassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2025

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 3064/2026 — snpen · Corte di Cassazione: P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delladassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2025

Parole chiave

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recupero dei costi risarcimento per errore giudiziario motivi di revisione reiterate inosservanze della legge spese di ristrutturazione spese di difesa
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORELLI LORENZO nato a BARI il 07/09/1976 avverso la sentenza del 21/05/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVAZIONE Ritenuto che il ricorso di Morelli, reiterativo di questioni già affrontate dalla Corte d'appello, si risolve nella prospettazione in una ricostruzione alternativa dei fatti senza evidenziare sussistenti manifeste illogicità nella motivazione della sentenza; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delladassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2025