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Ordinanza — n. 3063/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as it does not fit statutory grounds for admissibility under Italian criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3063/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Stramaglia against the Bar appellate court's judgment inadmissible. Stramaglia argued for review of the lower court's decision, but the court found his grounds did not fall within the specific exceptions listed in Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and Stramaglia was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: Appeals must strictly adhere to statutory grounds; failure to meet these requirements renders the appeal inadmissible regardless of the merits.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility statutory exceptions Code of Criminal Procedure procedural dismissal fine fund payment esame di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
proc pen., non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRAMAGLIA SANDRO nato a BARI il 11/12/1993 avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVAZIONE Ritenuto che i motivi del ricorso di Stramaglia contro la sentenza impugnata, emessa ex art. 444 cod. proc pen., non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen, pertanto è inammissibile; ritenuto, pertanto che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa ‘elle ammende. Così deciso i 4/11/2025