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Ordinanza — n. 3062/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against second-instance criminal judgments for manifestly unfounded arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3062/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Mazzocca and Mascali inadmissible and ordered them to pay court costs. The appellants challenged the lower court's findings regarding criminal liability and recidivism, but the court found their arguments manifestly unfounded. The decision rests on the conclusion that the Court of Appeal adequately motivated its application of the law and its assessment of mitigating circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: Appeals must be substantiated with valid grounds; those manifestly unfounded or lacking logical coherence are inadmissible.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal inadmissible criminal appeal recidivism assessment mitigating circumstances Court of Cassation circostanze attenuanti motivi di cassazione reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MAZZOCCA SEBASTIANO nato a CATANIA il 15/11/1994 MASCALI DENNY ALFIO nato a CATANIA il 06/12/1998 avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVAZIONE Ritenuto che i motivi del ricorso di Mascali risultano manifestamente infondati perché, quanto al primo motivo, non si confrontano con le argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata circa la responsabilità dell'imputato per il reato ex artt. 110 e 391-ter cod. pen. (utilizzo di un cellulare nel carcere in cui era detenuto) e tantomeno ne evidenziano manifeste illogicità, mentre , quanto al secondo e al terzo motivo, deve rilevarsi che - a differenza di quel che si assume nel ricorso - la Corte d'appello ha adeguatamente motivato l'applicazione delle recidiva reiterata e infraquinquennale, rimarcando che l'ultima condotta delittuosa palesa un'indole particolarmente proclive al reato, e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando la gravità della condotta e dei precedenti penali; ritenuto che il ricorso di Mazzocca risulta manifestamente infondato perché la Corte d'appello ha adeguatamente illustrato il criterio di valutazione circa le circostanze attenuanti generiche evidenziando i numerosi precedenti penali; ritenuto, pertanto che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca sa delle ammende. Così dec; 24/11/2025 Il ConsIy re, estensore