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Ordinanza — n. 3060/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as prescription period expired before appellate court judgment was pronounced.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3060/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Thomas Quadrella inadmissible, ruling that the prescription period for the crimes expired on January 31, 2025. Although the appellant argued for deductions from the prescription timeline, the court determined the deadline fell after the appellate court's January 30, 2025, judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 157 c.p.p.; Art. 160 c.p.p.: The prescription period for criminal offenses is calculated based on the date of the final judgment; if the deadline expires after the appellate decision, the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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criminal prescription period appellate judgment timing statute of limitations inadmissible appeal Corte di Cassazione istanza tardiva di restituzione dei termini preclusione per tardività termine legale

Disposizioni normative citate

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Art. 157 c.p.p.
Art. 160 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUADRELLA THOMAS nato a MASSA il 28/02/1981 avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVAZIONE Ritenuto che — diversamente da quanto dedotto e argomentato nel ricorso e nelle conclusioni scritte presentati dal difensore di Quadrella — anche detraendo dal decorso della prescrizione i periodi indicati nel ricorso, il termine di prescrizione dei reati scadeva il 31/01/2025, cioè dopo la pronuncia della sentenza di appello; ritenuto, pertanto che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della ssa delle ammende. Così deciso il 24/11/2025