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Ordinanza — n. 3054/2026 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal as it fails to connect prisoner's words to official acts during therapy administration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3054/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Elamdouni Monem inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued a link between his expressions and the actions of prison officials, but the lower court found these statements were made while guards administered therapy. The supreme court upheld this finding, ruling the appeal did not sufficiently confront the established facts regarding the timing and context of the interactions.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it fails to demonstrate a relevant connection between the accused's expressions and the specific activities of public officials as proven by the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal prison disciplinary public officials procedural connection court costs fine disobbedienza alla decisione dell'autorità dichiarazioni inverosimili limiti della libertà d'espressione

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELAMDOUNI MONEM nato il 19/12/1989 avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVAZIONE Ritenuto che, nell'escludere apoditticamente il collegamento (rilevante ex art. 337 cod.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
art. 337 cod. pen
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELAMDOUNI MONEM nato il 19/12/1989 avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVAZIONE Ritenuto che, nell'escludere apoditticamente il collegamento (rilevante ex art. 337 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELAMDOUNI MONEM nato il 19/12/1989 avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVAZIONE Ritenuto che, nell'escludere apoditticamente il collegamento (rilevante ex art. 337 cod. pen.) fra le espressioni utilizzate dall'imputato e l'attività svolta dai pubblici ufficiali ai quali le rivolse, il ricorso di Elamdouni non si confronta con la circostanza, evidenziata nella sentenza impugnata, che tali espressioni furono pronunciate mentre le guardie penitenziarie stavano occupandosi della somministrazione di terapie nelle varie celle; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2025