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Ordinanza — n. 3051/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as argument regarding drug possession for personal use lacks manifest illogicality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3051/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Zidouh Oussama inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to properly address his claim that the seized drugs were for personal use only. The court rejected this, finding no manifest illogicality in the appellate court's reasoning for excluding personal use as the sole purpose of possession.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 370 c.p.p.: An appeal alleging a defect in reasoning regarding the attribution of criminal responsibility is inadmissible if the appellate court's decision does not manifestly lack logical coherence.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility manifest illogicality standard drug possession personal use defect in reasoning Corte di Cassazione dipendenza da sostanze stupefacenti commisurazione della pena per traffico di stupefacenti spese di detenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 370 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZIDOUH OUSSAMA (CUI 05KCLVV) nato il 09/06/1997 avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVAZIONE Ritenuto che, nel dedurre vizio della motivazione circa la responsabilità per il reato ascrittogli, il ricorso di Zidouh non evidenzia manifeste illogicità nell'argomentazione con la quale la Corte d'appello ha escluso che la droga fosse da lui detenuta per uso esclusivamente personale; ritenuto, pertantoiche il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellacassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2025