Cassation appeal dismissed for withdrawal; appellant ordered to pay court costs and fine under Art. 616 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant formally withdrew the appeal on November 4, 2025. The appellant argued for review of the lower court's decision, while the opposing party and the Court noted the procedural waiver. Consequently, the Court ruled that the withdrawal renders the appeal void and imposed a monetary fine and court costs on the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 606, comma 3 c.p.p.; Art. 591 c.p.p.: Withdrawal of a cassation appeal renders it inadmissible, triggering a mandatory order for the appellant to pay court costs and a pecuniary fine to the Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLOMBRINO GIANNI nato a LECCE il 25/04/1962 avverso la sentenza del 09/05/2025 del GIP TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVAZIONE Ritenuto che il 4 novembre 2025 Solombrino, con dichiarazione autenticata dal suo difensore di fiducia, ha rinunciato al ricorso, sicché il ricorso va dichiarato inammissibile; ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende - che si valuta equo determinare nella misura di tremila euro - perché l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma 3, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 28691 del 6/06/2016, Rv. 267373;
Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015, Rv. 263921; Sez. 4, n. 16425 del 17/03/2015, Rv. 263400). P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2025