Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3050/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for withdrawal; appellant ordered to pay court costs and fine under Art. 616 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3050/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant formally withdrew the appeal on November 4, 2025. The appellant argued for review of the lower court's decision, while the opposing party and the Court noted the procedural waiver. Consequently, the Court ruled that the withdrawal renders the appeal void and imposed a monetary fine and court costs on the appellant.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 606, comma 3 c.p.p.; Art. 591 c.p.p.: Withdrawal of a cassation appeal renders it inadmissible, triggering a mandatory order for the appellant to pay court costs and a pecuniary fine to the Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal withdrawal inadmissibility by renunciation court costs allocation pecuniary fine Cassa procedural waiver effect condono delle spese procedurali condanna al pagamento pecuniario rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 606, comma 3 c.p.p.
non distingue tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma 3, cod.
Art. 591 c.p.p.
e quelle contemplate dall'art. 591 cod.
art. 616 cod. proc. pen
art. 591 cod. proc. pen
e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 28691 del 6/06/2016
(Sez. 5, n. 28691 del 6/06/2016, Rv.
Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015
Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015, Rv.
Sez. 4, n. 16425 del 17/03/2015
263921; Sez. 4, n. 16425 del 17/03/2015, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLOMBRINO GIANNI nato a LECCE il 25/04/1962 avverso la sentenza del 09/05/2025 del GIP TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVAZIONE Ritenuto che il 4 novembre 2025 Solombrino, con dichiarazione autenticata dal suo difensore di fiducia, ha rinunciato al ricorso, sicché il ricorso va dichiarato inammissibile; ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende - che si valuta equo determinare nella misura di tremila euro - perché l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma 3, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 28691 del 6/06/2016, Rv. 267373;

Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015, Rv. 263921; Sez. 4, n. 16425 del 17/03/2015, Rv. 263400). P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2025