Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3049/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as written hearing precludes adjournment due to lawyer absence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3049/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by El Mouaguine Hicham inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The court reasoned that the lower court correctly determined the hearing was written in nature, meaning the defense lawyer's absence could not justify an adjournment. Consequently, the appeal failed to meet the procedural requirements for a hearing-based adjournment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 340 c.p.p.; Art. 341 c.p.p.: When a hearing is conducted in writing, the absence of the defense lawyer does not constitute grounds for adjournment, and the appeal challenging this ruling is inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Written Hearing Nature Defense Lawyer Absence Adjournment Grounds Appeal Inadmissibility revoca dell'opposizione facoltà di astenersi dal testimoniare diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 340 c.p.p.
Art. 341 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MOUAOUINE HICHAM nato il 17/03/1979 avverso la sentenza del 06/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVAZIONE Ritenuto che il ricorso di El Mouaguine non si confronta con la puntuale argomentazione con la quale la sentenza impugnata ha chiarito come l'astensione del difensore dalle udienze non potesse comportare il rinvio dell'udienza, giacché questa doveva svolgersi in forma scritta; ritenuto, pertanto,che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2025