Recourse dismissed for lack of merit regarding recidivism application under Italian Penal Code Article 341-bis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giuseppe Perego's appeal inadmissible, ruling the lower court's reasoning on recidivism was sound. Perego argued a defect in motivation regarding the application of recidivism, but the court found the conviction for Article 341-bis adequately represented the defendant's dangerousness through multiple prior offenses. Consequently, the appeal was rejected, and Perego was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 341-bis c.p.; Art. 366 c.p.p.: A recourse alleging a defect in motivation regarding the application of recidivism is inadmissible if the judgment clearly demonstrates the offender's dangerousness through the nature of the crime and a history of prior convictions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEREGO GIUSEPPE nato a GENOVA il 11/05/1977 avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVAZIONE Ritenuto che, nel dedurre vizio della motivazione nell'applicazione della recidiva, il ricorso di Perego risulta manifestamente infondato perché nella sentenza impugnata si evidenzia come il reato ex art. 341-bis cod. pen. per il quale si procede, è adeguatamente rappresentato in termini di accentuata pericolosità dell'imputato perché costituisce un «grave episodio di insofferenza alle regole e di disprezzo verso i soggetti che sono investiti dell'autorità per farle rispettare» che si innesta nel contesto di molteplici precedenti penali a carico dell'imputato; ritenuto, pertanto che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/20