Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3047/2026 — snpen Generato dall'IA

Recourse dismissed for lack of merit regarding recidivism application under Italian Penal Code Article 341-bis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3047/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Giuseppe Perego's appeal inadmissible, ruling the lower court's reasoning on recidivism was sound. Perego argued a defect in motivation regarding the application of recidivism, but the court found the conviction for Article 341-bis adequately represented the defendant's dangerousness through multiple prior offenses. Consequently, the appeal was rejected, and Perego was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 341-bis c.p.; Art. 366 c.p.p.: A recourse alleging a defect in motivation regarding the application of recidivism is inadmissible if the judgment clearly demonstrates the offender's dangerousness through the nature of the crime and a history of prior convictions.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidivism application defect in motivation Article 341-bis procedural inadmissibility dangerousness assessment Corte di Cassazione criminal appeal pericolo di reiterazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 341-bis c.p.
Art. 366 c.p.p.
art. 341-bis cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEREGO GIUSEPPE nato a GENOVA il 11/05/1977 avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVAZIONE Ritenuto che, nel dedurre vizio della motivazione nell'applicazione della recidiva, il ricorso di Perego risulta manifestamente infondato perché nella sentenza impugnata si evidenzia come il reato ex art. 341-bis cod. pen. per il quale si procede, è adeguatamente rappresentato in termini di accentuata pericolosità dell'imputato perché costituisce un «grave episodio di insofferenza alle regole e di disprezzo verso i soggetti che sono investiti dell'autorità per farle rispettare» che si innesta nel contesto di molteplici precedenti penali a carico dell'imputato; ritenuto, pertanto che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/20