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Ordinanza — n. 3034/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for false generalities, rejecting recidiva and sentencing arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3034/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Attilio Bonaconza inadmissible regarding his conviction for false generalities. The appellant argued for non-punishment under Article 131-bis and contested the recidiva and sentence severity. The court rejected these claims, noting that the lower court correctly applied principles on non-punishment and that sentencing discretion is properly exercised when supported by relevant factual elements.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: Motives reproducing issues already examined by the trial judge are inadmissible in cassation; sentencing discretion is valid if the lower court adequately referenced decisive elements.

Parole chiave

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false generalities recidiva sentencing discretion inadmissible appeal Article 131-bis false indicazioni su attività commerciali reati contro le pubbliche comunicazioni eccezione di buona fede

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
s.p.a.; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla denegata applicazione dell'art. 131-bis cod.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 81 cpv
Art. 496 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
s.p.a.; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla denegata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONACONZA ATTILIO (CUI 01RIHRO) nato a PARMA il 14/06/1975 avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Attilio Bonaconza ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ne ha confermato la condanna per il reato previsto dagli artt.81 cpv e 496 cod. pen. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, aveva dichiarato false generalità ai verificatori della società di trasporto della società T.E.P. s.p.a.; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla denegata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. ritenuto che non sono deducibili in sede di legittimità motivi riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che nella specie ha motivato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità con le gravi modalità di realizzazione dei fatti (v. pag. 2 della sentenza impugnata); rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso deduce violazione di legge in relazione al riconoscimento della recidiva e al trattamento sanzionatorio; ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la sussistenza della recidiva sia manifestamente infondato, avendo il Giudice di merito fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice deve fondarsi sul rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne (si veda quanto argomentato alle pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); ritenuto che il motivo con cui si contesta l'eccessività della pena sia manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitare secondo i principi enunciati agli artt. 132 e 133 cod. pen., atteso che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice risulta essere stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti (v. le pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così