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Ordinanza — n. 3020/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming excessive sentence as sentencing discretion belongs to trial judges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3020/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Antonio Sodano's appeal inadmissible regarding the excessive sentence for counterfeiting currency. Sodano argued the penalty was unjustified, but the court held that sentencing discretion, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, remains with the trial judge under Articles 132 and 133 of the Penal Code. The court found the lower court's reasoning sufficient and rejected the claim that the decision lacked motivation.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The Court of Cassation holds that the gradation of the penalty, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, falls within the discretion of the judge of the merits, whose duty is adequately fulfilled by a congruent reference to decisive elements.

Parole chiave

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sentencing discretion excessive penalty penal code articles judicial motivation inadmissible appeal counterfeiting currency trial judge authority messa in circolazione di monete false

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SODANO ANTONIO (CUI 01I3H5N) nato a NAPOLI il 20/08/1977 avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; rilevato che Antonio Sodano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Avellino, ha riconosciuto la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di spendita di banconote false, rideterminando la pena inflittagli in 1 anno di reclusione e 800,00 euro di multa; rilevato che, con un unico motivo, il ricorso denunzia l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza di motivazione in relazione all'eccessività della pena; ritenuto che esso non sia consentito dalla legge in sede di legittimità tenuto conto che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ritenuto, altresì, che esso sia manifestamente infondato in quanto, nella specie, l'onere argomentativo del Giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o, comunque, rilevanti ai fini della relativa decisione (si vedano, in particolare, pag. 2 e 3 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il