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Ordinanza — n. 3013/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on false declaration charges for lack of specific legal criticism and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3013/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal manifestly unfounded and inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued for the application of recidivism and the extinction of the crime via prescription, but the court rejected these claims as lacking specific legal critique and procedurally barred. Consequently, the lower court's conviction for false declaration to a public official was upheld without modification.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal must contain specific legal criticism of the lower court's reasoning; generic repetitions of arguments already rejected in the appellate decision render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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false declaration to public official recidivism application prescription extinction inadmissible appeal specific legal criticism recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale ripetute violazioni del diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

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Art. 495 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
4 della sentenza impugnata); ritenuto, inoltre, che il suddetto motivo è manifestamente infondato avendo il Giudice di merito valutato in concreto, sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod.
Art. 157 cod. pen.
Art. 367 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
art. 133 cod. pen
4 della sentenza impugnata); ritenuto, inoltre, che il suddetto motivo è manifestamente infondato avendo il Giudice di merito valutato in concreto, sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE BENEDICTIS CIRO nato a NAPOLI il 02/07/1958 avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta da! Consigliere CARLO RENOLDI; rilevato che Ciro De Benedictis ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Latina che l'aveva riconosciuto colpevole per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, di cui all'art.495 cod. pen.; letta la memoria trasmessa dalla difesa dell'imputato via PEC e pervenuta in Cancelleria in data 29 ottobre 2025; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso lamenta l'erronea applicazione della legge penale, nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione riguardo alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della recidiva reiterata; ritenuto che esso sia fondato su argomentazioni aspecifiche che omettono di assolvere la tipica funzione di una critica avverso la sentenza oggetto di ricorso, risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con adeguata motivazione (v. pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto, inoltre, che il suddetto motivo è manifestamente infondato avendo il Giudice di merito valutato in concreto, sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando che la commissione del reato sub iudice esprime, in rapporto a queste ultime, una più accentuata riprovevolezza soggettiva della nuova violazione; rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso eccepisce la violazione dell'art.157 cod. pen. poiché il reato sarebbe estinto per intervenuta prescrizione; ritenuto che esso sia manifestamente infondato, tenuto conto del fatto che, una volta riconosciuta la sussistenza della recidiva, il termine di prescrizione non poteva essere decorso alla data della sentenza di appello (v. quanto osservato a pag. 5 della sentenza di appello), di modo che l'inammissibilità del primo motivo osta alla declaratoria di prescrizione medio tempore occorsa; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato manifestamente infondato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così dec