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Ordinanza — n. 3008/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeals claiming illogical sentencing reduction due to removed statutory aggravating circumstance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3008/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeals by Natola, Calamo, and Carabotti inadmissible regarding their challenge to the sentencing reduction. The appellants argued that the court's reasoning was illogical after excluding an aggravating circumstance under Article 61-bis of the Penal Code. The court rejected this, ruling that such arguments pertain to the punitive treatment phase and are not admissible in a jurisdictional review where sufficient and non-illogical motivation was already provided.

Regesto Legislator

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Art. 61-bis cod. pen.; Art. 360, n. 5 c.p.p.: Arguments concerning the specific criteria for reducing the sentence following the exclusion of an aggravating circumstance are inadmissible in a jurisdictional appeal as they relate to the substantive determination of the punitive treatment rather than the legality of the judgment.

Parole chiave

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jurisdictional appeal sentencing reduction aggravating circumstance punitive treatment inadmissible appeal Article 61-bis Cassazione revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 61-bis cod. pen.
286 del 1998; rilevato che, con l'unico motivo, i ricorsi denunziano la carenza e l'illogicità della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, contestando la individuazione dei criteri per la riduzione della pena operata a seguito dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 -bis cod.
Art. 416, comma 1, 2, 3, 5 e 6 cod. pen.
Art. 4 legge n. 146 del 2006
Art. 110, comma 12, lett. a) legge n. 146 del 2006
d.lgs. n. 286 del 1998
a), b), d), d.lgs. n. 286 del 1998; rilevato che, con l'unico motivo, i ricorsi denunziano la carenza e l'illogicità della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, contestando la individuazione dei criteri per la riduzione della pena operata a seguito dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art.
Art. 360, n. 5 c.p.p.
art. 61 -bis cod. pen
286 del 1998; rilevato che, con l'unico motivo, i ricorsi denunziano la carenza e l'illogicità della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, contestando la individuazione dei criteri per la riduzione della pena operata a seguito dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 -bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NATOLA ANTONIO nato a FASANO il 10/09/1964 CALAMO FRANCESCO nato a FASANO il 09/03/1968 CARABOTTI GIOVANNI nato a CISTERNINO il 01/03/1968 avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE ASSISE APPELLO di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Antonio Natola, Francesco Calamo, Giovanni Carabotti ricorrono, con autonomi atti, avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto che, decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, ha rideterminato la pena detentiva inflitta ai ricorrenti per i reati di cui agli artt. 416, primo, secondo, terzo, quinto e sesto comma, cod. pen., 4, legge n. 146 del 2006, 110, 12, comma 3, lett. a), b), d), d.lgs. n. 286 del 1998; rilevato che, con l'unico motivo, i ricorsi denunziano la carenza e l'illogicità della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, contestando la individuazione dei criteri per la riduzione della pena operata a seguito dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 -bis cod. pen.; ritenuto che esso non sia consentito in sede di legittimità perché inerente al trattamento punitivo, il quale risulta sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, secondo quanto si evince, in particolare, alla pagina 20 della sentenza di appello, da cui si ricava il criterio per la diminuzione dell'aumento operato in relazione al capo A) una volta eliminata la predetta aggravante; ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i