Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise specific grounds at second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Maria Mancuso's appeal inadmissible and ordered her to pay court costs. Mancuso argued that the lower court failed to properly address specific subjective elements of fraud and generic mitigating circumstances. The court rejected these claims because the specific allegations regarding subjective intent were not raised as formal grounds of appeal in the second instance, violating procedural rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Appeals must strictly adhere to the grounds specified in the second-instance judgment; failure to raise specific legal objections at that stage renders them inadmissible in the Supreme Court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCUSO MARIA nato a CATANIA il 01/05/1963 avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; rilevato che Maria Mancuso ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, che ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania con cui l'imputata era stata condannata alla pena di 3 anni di reclusione in quanto ritenuta responsabile dei reati previsti dagli artt. 222 e 223, secondo comma in relazione all'art. 216, primo comma, nn. 1 e 2, e 219, terzo comma, n. 1, legge fall., commessi in qualità di socio illimitatamente responsabile, amministratore e di rappresentante legale sino alla data del fallimento della SE.MAN. di Mancuso Maria & C. s.a.s.; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale specifica, che la Corte avrebbe ritenuto integrato aggirando la necessità di motivare sulla sussistenza del dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o di conseguire un ingiusto profitto a sé e ad altri; ritenuto che il motivo in parola non sia consentito in sede di legittimità, atteso che la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso denuncia violazione di legge e vizio della motivazione, che risulterebbe carente quanto alla determinazione della pena, che avrebbe dovuto essere mitigata mediante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che anch'esso non sia consentito in sede di legittimità e che, in ogni caso, sia manifestamente infondato in presenza di una motivazione del tutto congrua ed esente dai profili di lamentata illogicità (si veda la pag. 17 della sentenza impugnata), anche considerato che secondo la giurisprudenza di legittimità non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il rigetto della richiesta di applicazione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo, invece, sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (tra le altre, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 01;
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende