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Ordinanza — n. 2994/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as generic and seeking prohibited re-evaluation of evidence and facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2994/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Terranova Raimondo Maria inadmissible. The court found the grounds generic and aimed at an impermissible re-evaluation of evidence and facts. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364, co. 1, lett. a) c.p.c.; Art. 366, co. 1, lett. a) c.p.c.: An appeal is inadmissible if it is entirely generic or if it is substantively aimed at soliciting a new and non-allowed evaluation of evidence and facts.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds re-evaluation of evidence procedural costs Cassation appeal valutazione delle prove verosimiglianza dei motivi d'asilo carenza di credibilità oggettiva

Disposizioni normative citate

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Art. 364, co. 1, lett. a) c.p.c.
Art. 366, co. 1, lett. a) c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TERRANOVA RAIMONDO MARIA nato a TORINO il 03/07/1966 avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 18027/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata; Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, del tutto generico, e, dall'altra, perché sostanzialmente volto a sollecitare una nuova e non consentita valutazione delle prove e dei fatti; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2025.