Cassation court dismisses appeal as inadmissible for being generic and merely reproducing lower court censure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a different evaluation of aggravating circumstances and sentencing, but the court found the arguments generic and merely restating criticisms already addressed by the lower court. Consequently, the court rejected the request for a new factual reconstruction without specific engagement with the original judgment's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 d.P.R. n. 309/1990; Art. 80 d.P.R. n. 309/1990: Appeals that merely reproduce censure without specific engagement with the lower court's reasoning are inadmissible as they lack objective specificity regarding the motivation.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BESANA FRANCESCO nato a BERGAMO il 17/07/1998 avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; • R.G. n. 17987/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990), la memoria, i motivi aggiunti; Esaminati i motivi, relativi alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, all'entità della pena inflitta, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prova e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre