Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and merely reproducing lower court censure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for the existence of an aggravating circumstance and the extent of the sentence for continued offense, but the court found these arguments generic and insufficiently motivated. Consequently, the court ruled that the appeal merely reproduced censure already adequately evaluated by the lower judges without providing a specific confrontation with the original judgment's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 d.P.R. n. 309/1990; Art. 80 d.P.R. n. 309/1990: An appeal is inadmissible if it is merely reproductive of censure already evaluated by the court of first instance and lacks objective specificity regarding the motivation of the contested decision.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAGLIERI MICHELE nato a BITONTO 11 16/05/1996 avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 17984/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 e all'entità della pena inflitta per continuazione;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prova e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2025